Lo statuto

STATUTO COMITATO ORGANIZZATORE DI “GENOVA PRIDE 2009”

Art. 1 - Costituzione
È costituito con sede in Genova il “Comitato Organizzatore di Pride 2009”, denominato in forma abbreviata “Genova Pride 2009”
Il Comitato non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito dei principi sanciti dalla costituzione, dal codice civile (art. 36 e seguenti) e dalla normativa vigente.
Il Comitato è apartitico e aconfessionale.

Art. 2 - Scopi
Il Comitato ha come scopi:

1 promuovere la candidatura per lo svolgimento di un Pride LGBTQI nazionale a Genova nel 2009;
2 progettare, programmare, coordinare e gestire le iniziative del Pride LGBTQI che si propone di svolgere a Genova nel 2009;
3 progettare, programmare, coordinare e gestire le iniziative connesse a detto Pride;

Nell’ambito degli scopi indicati il Comitato, oltre a tutte le funzioni proprie dell’organizzazione e coordinamento delle iniziative, curerà i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni nazionali, europee ed internazionali coinvolgibili o interessate al Genova Pride 2009.

Art. 3 – Attività
Il Comitato persegue le sue finalità attraverso:

1 la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti pubblici e privati, delle iniziative connesse al programma Genova Pride 2009
2 la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, di iniziative di ricerca, informazione, documentazione e promozione sui temi connessi al Pride 2009;
3 la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, di seminari, convegni, ed ogni altra iniziative di natura culturale, sociale e politica connessa al Pride 2009;
4 la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici di attività di formazione e aggiornamento sui temi connessi alle sue finalità, rivolte al personale delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli istituti di formazione, e direttamente a singole categorie professionali;
5 la progettazione e realizzazione, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, di attività di informazione e promozione sui temi connessi al Pride 2009

Art. 4 - Organi
Sono organi del Comitato:

Assemblea dei/le soci/e
Assemblea dei/le promotori/promotrici
Consiglio direttivo
Coordinatore/coordinatrice
Segretaria/o Tesoriera/e
Revisora/e dei conti

Le cariche durano fino allo scioglimento del Comitato.

Il Comitato può dotarsi di una/o presidente, di portavoce e di socie/i ad honorem nel caso in cui il Consiglio direttivo a maggioranza o l’assemblea dei/le soci/e con la maggioranza dei 2/3 lo decida utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Presidente, portavoce e soci/e ad honorem non esercitano diritto di voto né attivo né passivo.

Art. 5 – Soci/e e organizzazioni aderenti
Soci
Possono essere soci/e del Comitato:
a) 1 rappresentante di ciascuna organizzazione LGBTQI legalmente costituita della Liguria e fino a 2 rappresentanti delle attività commerciali LGBTQI della Liguria, che ne facciano richiesta, eletti da apposita assemblea.

b) 1 rappresentante di organizzazioni locali non LGBTQI che aderiscono al progetto, ne condividono le finalità e offrono disponibilità all’organizzazione delle attività previste.
c) 1 rappresentante di ciascuna associazione nazionale LGBTQI
d) 1 rappresentante per ognuno dei comitati organizzatori dei Pride unitari a partire dal Torino Pride 2006, data di inizio del percorso unitario del movimento

Il Consiglio decide a maggioranza l’adesione dei rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti a e b e decide sempre a maggioranza in merito ad eventuali esclusioni consentendo ai/le soci/e stessi/e la possibilità di presentare i propri argomenti prima delle decisioni del Consiglio.
Tutti/e i/le soci/e godono di diritti di elettorato attivo e passivo.

Organizzazioni aderenti
Sono considerate organizzazioni aderenti le organizzazioni, nazionali e internazionali che aderendo al Comitato promotore ne condividono le finalità e decidono di promuovere il Genova Pride 2009 contribuendo alla sua organizzazione e pubblicizzazione. Possono aderire tutte le organizzazioni che ne facciano richiesta. Il Consiglio direttivo decide in merito alle richieste di adesione.

Art. 6 – Assemblea dei/le soci/e
Partecipano all’assemblea tutti/e i/le soci/e del Comitato.

I/Le soci/e possono delegare un altro/a socio/a a partecipare alle riunioni che esercita il diritto di voto attivo in sua vece. Ogni assemblea nomina un/a suo/a presidente e effettua la verifica poteri all’apertura dei lavori.
L’assemblea vota a maggioranza dei presenti i bilanci, gli indirizzi al consiglio direttivo per le attività ordinarie e straordinarie dell’associazione, le proposte di modifica dello Statuto, i membri del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento o atto necessario alla vita dell’associazione per le finalità definite nello statuto.

Si riunisce di norma almeno una volta l’anno in seduta ordinaria, su convocazione del/la coordinatore/trice, che stabilisce l’ordine dei lavori e la presiede. In seduta straordinaria tutte le volte che il/la coordinatore/trice o il Consiglio direttivo con il voto favorevole almeno della maggioranza dei suoi componenti o 1/3 dei/le soci/e ne faccia richiesta scritta al Consiglio direttivo.

L’assemblea dei/le soci/e approva un regolamento.

Art. 7- Assemblea delle organizzazioni aderenti

È l’assemblea di tutti i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Comitato. Ne fanno parte i/le rappresentanti delle organizzazioni aderenti e i componenti del Consiglio direttivo del Comitato stesso. Esprime indirizzi e propone attività, oltre che organizzare la promozione delle attività previste a livello nazionale e internazionale.
L’assemblea si riunisce tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno la metà delle organizzazioni aderenti.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell’associazione è costituito da un massimo di sette soci/e. Si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che lo ritenga necessario il/la coordinatore/trice o la metà dei suoi componenti.
Ha ogni potere sulla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Approva i bilanci e ne decide le forme di pubblicità. Approva, sovrintende e realizza direttamente le attività indicate dall’assemblea dei/le soci/e e dal Consiglio stesso utili per il perseguimento delle finalità del Comitato. Approva le proposte revisioni del presente statuto, le proposte in merito allo scioglimento del Comitato ed ogni altro regolamento, documento e atto necessario alla vita del Comitato stesso.
Dispone la nomina di soci/e ad honorem ed ogni altra iniziativa indirizzata ad allargare la sfera di influenza del Comitato stesso, coinvolgendo personalità del mondo della cultura, delle scienze, delle arti e delle istituzioni nazionali, europee e internazionali.

Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo elegge tra i/le suoi/e componenti il/la coordinatore/trice, il/la segretario/a tesoriere/a e il/la revisore/a dei conti esterno/a al Consiglio stesso.

Art. 9 – Il coordinatore/trice
Il coordinatore/trice del Comitato è il coordinatore/trice del consiglio direttivo.
Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni ordinarie e straordinarie occorrenti al funzionamento del Comitato secondo le proprie finalità statutarie.
Il coordinatore/trice può delegare uno o più dei suoi poteri ad altro/a socio/a del Consiglio direttivo.
Il coordinatore/trice opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il Consiglio stesso determina.

Art. 10 – Segretario/a Tesoriere/a
Ha il compito di gestire entrate e uscite del Comitato secondo le decisioni del Consiglio direttivo e in collaborazione con il/la coordinatore/trice del Comitato.
Redige le proposte di bilancio e rendiconto e cura la contabilità del Comitato. I bilanci sono pubblici. Le forme della pubblicità sono determinate dal Consiglio direttivo.
Ai componenti del Consiglio direttivo deve essere consentito l’accesso alle scritture contabili.

Art. 11 – Revisore/a dei Conti
Il/la revisore/a dei conti è nominato/a dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione tra persone che non fanno parte né del Consiglio direttivo né della Assemblea. Opera sulla base di quanto previsto dall’art. 2403 e seguenti del cc. Ha accesso alle scritture contabili e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci verificando la correttezza della gestione economica. La sua relazione è pubblica ed accompagna i bilanci del Comitato.

Art.12 – Durata e scioglimento del Comitato
Il Comitato si scioglie entro il 31 dicembre 2009. Per motivi straordinari l’assemblea del comitato, su proposta del consiglio, può deciderne la proroga per un anno.
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’assemblea dei/le soci/e a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo. È fatto obbligo al Comitato in scioglimento di devolvere il patrimonio alle Associazioni LGBTQI del territorio ligure.

Art.13 - Entrate e uscite del Comitato
Le entrate sono costituite:
• dai contributi di enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
• da donazioni e offerte, raccolte dall’associazione direttamente dai privati cittadini o attraverso iniziative di raccolta fondi.

Le uscite sono quelle finalizzate alla vita del Comitato, al suo funzionamento e alle attività messe in opera per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art.14 – Validità
Il presente statuto entra in vigore dalla data di costituzione dell'Associazione.